Ecobonus 110%
L’ecobonus 110% o Superbonus 110% è un’agevolazione prevista dal Decreto Rilancio che porta al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023 per interventi di efficienza energetica e di installazione impianti fotovoltaici.
Le nuove misure si aggiungono alle già previste detrazioni per la riduzione del rischio sismico e di riqualificazione energetica degli edifici. La novità più importante introdotta dal decreto à la possibilità di fruizione diretta della detrazione, di optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi o, in alternativa, di cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante.
Il Superbonus si applica agli interventi effettuati da: condomìni; persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni, che possiedono o detengono l’immobile oggetto dell’intervento; Istituti autonomi case popolari; cooperative di abitazione a proprietà indivisa; onlus e associazioni di volontariato; associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.
Il Superbonus spetta in caso di: interventi di isolamento termico sugli involucri; sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni; sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti; interventi antisismici: la detrazione già prevista dal Sismabonus è elevata al 110% per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2023.
Per gli Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), il limite temporale per usufruire delle detrazioni si estende fino al 31 dicembre 2022, con la possibilità di prorogare ulteriormente fino al 30 giugno 2023 qualora sia stato completato almeno il 60% dei lavori entro il 31 dicembre 2022. Per i condomini, invece, il limite temporale è fissato al 31 dicembre 2022, con la condizione che almeno il 60% dei lavori sia stato completato entro il 30 giugno 2022.
È importante notare che le spese sono considerate sostenute nell’anno in cui sono state effettivamente pagate, indipendentemente dalla data di emissione della fattura. Per i pagamenti condominiali, la data del bonifico del condominio è quella rilevante, non la data di versamento delle quote da parte dei singoli condomini.
In alternativa alla fruizione diretta della detrazione fiscale, è possibile optare per un contributo anticipato attraverso uno sconto praticato dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) oppure cedere il credito corrispondente alla detrazione spettante. La cessione del credito può avvenire a favore di Fornitori dei beni e servizi coinvolti nell’esecuzione degli interventi, Altri soggetti (come persone fisiche, imprese o enti) e Istituti di credito e intermediari finanziari.
Questa flessibilità nell’utilizzo delle detrazioni e delle cessioni del credito mira a incentivare la realizzazione di interventi di miglioramento e ristrutturazione degli immobili, promuovendo così l’efficienza energetica e la sicurezza delle abitazioni.

